Arriva la norma sulle professioni motorie in Sicilia. Saranno i comuni a vigilare

Legge Regionale 29 dicembre 2014 n.29 - (Sicilia)


nota: la suddetta legge nel 2017 ha subìto delle modifiche. In fondo all'articolo è riportata la nuova legge con in rosso le variazioni (Modificata la LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29 con l'art. 56 e della Legge Regionale 11 Agosto 2017, n. 16 vedi gazzetta ufficiale alle pagine 118, 119, 120)


2.02.2015- Una legge cui palestre e centri sportivi siciliani dovranno nel tempo adeguarsi pena una sanzione pecuniaria compresa tra 1000 e 6000 euro.

Legge Regionale 29 dicembre 2014 n.29 - (Sicilia) - Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisicomotoria e sportiva

La suddetta legge proviene dall'approvazione del ddl 338-413/A sulle professioni motorie a firma di Panepinto (PD)- Trizzino (M5S)

Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF

o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività  sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47)

purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie

L’apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie dovranno adeguarsi alla presente legge.

Data di pubblicazione della legge sulla Gazzetta: venerdì 02 gennaio 2015.

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IV Commissione - Seduta del 24/01/2017

Modificata la legge. tra le altre cose il laureato in scienze motorie (o diplomato ISEF) non  più obbligatorio

https://youtu.be/aLDR3u1B9s4?t=23m10s


Modificata la LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29 con l'art. 56 e della Legge Regionale 11 Agosto 2017, n. 16 vedi gazzetta ufficiale alle pagine 118, 119, 120


LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29  (in rosso le modifiche)

Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva.

REGIONE SICILIANA
L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:

       l.  Al  fine  di  valorizzare la pratica  dell'attività      fisica  e  di  garantire  il corretto  svolgimento  delle      attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la  tutela  della  salute,  la  Regione  riconosce  e  valorizza   le  competenze  degli  operatori  del  settore  motori  o   e sportivo,   con  particolare  riguardo  ai  soggetti   in      possesso  della  laurea  in Scienze  motorie  di  cui  al

     decreto  legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del  diploma      universitario   dell'Istituto  superiore  di   educazione      fisica  (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n.  88.

     Nelle  strutture sanitarie e sociosanitarie  pubbliche  e      private  sia  ai  fini  del mantenimento  della  migliore      efficienza  fisica  nelle differenti fasce  d'età  e  nei      confronti   delle  diverse  abilità  sia   ai   fini   di  socializzazione  e  di prevenzione, la Regione  riconosce      l'esercizio  dell'attività  professionale  esclusivamente svolta  da  soggetti  in possesso di  laurea  in  Scienzemotori e o del diploma ISEF.

       2.  La  Regione,  nell'ambito  della  diffusione  della      pratica  e  dell'esercizio delle attività fisico-motorie,      promuove   la  tutela  dei  praticanti  allo   scopo   di      migliorarne la qualità della vita e il benessere.

                                 Art 2

                              Definizioni

 

       l. Ai fini della presente legge si intendono per:

 

       a)  attività motoria: l'attività fisico-motoria per  la salute  che  riguarda  il movimento umano  sistematico  e  consapevole  della complessità del gesto motorio  che  ne permette la realizzazione;

 

       b)  attività  sportiva:  l'attività  agonistica  e  non  agonistica   praticata   in   forme   organizzate   dalle      federazioni   sportive   nazionali,   dalle    discipline      sportive  associate, dagli enti di promozione sportiva  e      da  tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico   Nazionale  Italiano  (CONI)  e   al   Comitato Italiano Paralimpico (CIP);

 

       c)  palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a  scopo agonistico  o  dilettantistico,  con  o  senza   finalità d'impresa,   nonché   aventi   anche   finalità   ludico- ricreative  e di benessere fisico o attività  terapeutica o riabilitativa;

 

       d)  impianti  sportivi: l'insieme di uno  o  più  spazi aperti  al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di  muscolazione,  di  formazione fisica  e  di  attività motorie.

 

                                Art. 3

                           Direttore Tecnico

 

       1.  Per  l'esercizio delle attività motorie e  sportive nelle  palestre  o  negli impianti sportivi,  i  soggetti organizzatori  si  avvalgono,  per  la  gestione   e   il coordinamento  delle attività tecniche,  della  direzione di  soggetti  in possesso del diploma ISEF  o  di  laurea quadriennale  in  Scienze motorie o di laurea  magistrale in  Scienze e tecniche delle attività sportive  (LM68)  o  in  Scienze  e tecniche delle attività motorie preventive e  adattate  (LM67)  o in Management dello  sport  (LM47)

     purché  in  possesso  della laurea triennale  in  Scienze motorie.

 

       2.   Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione   del presente articolo:

 

       a)  le  attività  di  educazione  fisica  previste  dai programmi scolastici del competente Ministero;

 

       b)    le    attività   sportive   svolte   in    ambito  professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.

                                Art. 4

                         Tutela dei praticanti

 

       1.  Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al  pubblico  dietro pagamento di corrispettivi  a  qualsiasi      titolo,  anche sotto forma di quote sociali di  adesione, i  corsi  finalizzati  al  miglioramento  dell'efficienza fisica  sono  svolti con il coordinamento  del  direttore  tecnico  di  cui  all'articolo 3  e  sotto  la  guida  di istruttori specifici per disciplina.

 

       2  Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli  in  possesso di apposita abilitazione  rilasciata dalla  Scuola regionale dello sport del CONI, dagli  enti di  promozione  sportiva riconosciuti dal  CONI  o  dalle Federazioni  sportive nazionali del CONI ,  limitatamente alle discipline   ricadenti   nell'ambito   di    tali      federazioni   e o  degli  Enti  di  promozione   sportiva

     riconosciuti  dal CONI. Gli istruttori devono  essere  in      possesso dell'attestazione della partecipazione al  corso       Basic  life support defibrillation' (BLSD) in  corso  di validità da rinnovarsi ogni due anni.

 

Art. 5.

Operatori sportivi

1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta di sport.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell’Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.

Art. 6.

Collaborazioni e scelta degli operatori

1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l’effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l’utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l’ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle Università siciliane per promuovere l’aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.

                                Art. 7

         Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre

 

       1.  I  titolari  o  i  gestori di impianti  sportivi  e palestre presentano al  comune,   prima   dell'inizio      dell'esercizio  dell'attività, apposita dichiarazione  ai      sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.  241  contenente  le  principali certificazioni e  attestazioni  previste dalla normativa vigente, tra cui:

 

       a)  la  ragione sociale, la titolarità, la  sede  e  il  periodo  di apertura, nonché le tipologie delle  attività      che  si  possono  svolgere, il numero e la  tipologia  di attrezzature  utilizzate,  il  rapporto   spazio/utente, indicando  i limiti massimi di capienza della palestra  o dell'impianto;

 

       b)  la  dichiarazione  relativa  alla  sussistenza  dei  requisiti previsti dalla normativa vigente in materia  di      edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;

 

       c)    l'indicazione   degli   estremi   della   polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in  caso  di      infortuni  subiti durante lo svolgimento  delle  attività  motorie o sportive;

 

       d)  l'indicazione  delle generalità e  dei  titoli  del direttore  tecnico di cui all'articolo 3  della  presente  legge;

 

       e)   l'indicazione  degli  estremi  della   convenzione  medico  sanitaria stipulata dal titolare  o  dal  gestore      con un medico specializzato in medicina dello sport o  in      cardiologia, ai fini della certificazione medica.

 

       2.  La  variazione  dei  dati  di  cui  al  comma  l  è comunicata  dal  titolare o dal gestore dell'impianto  al      comune competente.

 

                              Art. 7 bis.

                        Ambito di applicazione

 

       1.  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  degli articoli 4 e 7:

 

       a)   gli   impianti  ove  è  svolta attività  sportiva disciplinata  dalle Federazioni Sportive   Nazionali,  organi  del  CONI, non gestiti da soggetti  che  svolgono  attività di impresa;

 

       b)  gli  impianti  ove  è svolta attività  sportiva  da  parte  di  società   o  associazioni  sportive

 

Art. 8.

Sospensione e interruzione dell’attività

1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell’organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all’interruzione dell’attività.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell’impianto.

Art. 9.

Obbligo di stipulare polizze assicurative

1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.

Art. 10.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.

2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 8.

Art. 12.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 29 dicembre 2014.

CROCETTA
Assessore regionale
per il turismo, lo sport e lo spettacolo LI CALZI

Allegati: 

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