Sul Ddl 338 sulle Professioni Motorie è stata persino aperta una pagina facebook
19.07.2014- Passa in Aula il Ddl Panepinto-Trizzino. I laureati in Scienze Motorie saranno inquadrati direttamente all’interno delle strutture sportive. Il deputato Cinquestelle Giampiero Trizzino, presidente della commissione Ambiente all’Ars: “Il Testo pone rimedio alla sottovalutazione della professione e inserisce i neolaureati direttamente nel mondo del lavoro”
Palermo, 8 luglio 20014 – Ok dalla commissione Ambiente al Disegno di legge sulle “Professioni motorie n. 338-413”, a firma Panepinto-Trizzino, Pd-M5s. Il Ddl ora passerà direttamente in Aula. “Per la prima volta – afferma soddisfatto il presidente della Commissione Ambiente all’Ars Giampiero Trizzino, cofirmatario del testo di legge – viene inquadrata questa figura, ovvero quella dei laureati in Scienze Motorie, direttamente e obbligatoriamente all’interno delle strutture sportive”.
“Un enorme passo avanti si sta compiendo in ambito normativo; – aggiunge Trizzino - finalmente una legge regionale regolamenta i professionisti dell’attività motoria negli impianti sportivi. Così viene riconosciuto il ruolo dei laureati in Scienze Motorie anche in Sicilia”.
Alla stesura del Testo hanno contribuito il professore Palma, docente dell’Università di Palermo, e il dottore Petrucci; esperti del settore che hanno fornito un contributo tecnico per identificare al meglio le problematiche e i risvolti di questa professione.
“Sino ad oggi, il laureato in scienze motorie ha seguito un tortuoso percorso trasversale, subendo costantemente i colpi di categorie più piccole e spesso lontane dal contesto universitario.
Il numero delle palestre e dei centri fitness privati è in continuo aumento e, spesso, prestano servizio operatori quasi sempre improvvisati che sfuggono ad ogni controllo in materia di sicurezza e professionalità delle prestazioni erogate ai cittadini utenti di tali servizi.
Il presente disegno di legge, – conclude Trizzino - anche sulla base di elaborazioni e provvedimenti legislativi già adottati in altre regioni d’Italia, vuole porre rimedio a una tale sottovalutazione ristabilendo una più rigorosa utilizzazione e valorizzazione della laurea in Scienze Motorie nel mondo del lavoro”.
Uff. Stampa M5S
Maria Chiara Graziano
Ddl 338-413 sulle Professioni motorie
Art. 1. Finalità 1. La Regione favorisce e promuove la diffusione delle attività sportive e motorie per garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva quale strumento per il miglioramento ed il mantenimento di un corretto stile di vita e delle condizioni psicofisiche della persona, per una maggiore tutela della salute, per la formazione culturale ed educativa e per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale. 2. La realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è garantita attraverso la partecipazione e la collaborazione con gli Enti locali, con le Istituzioni universitarie, sanitarie e scolastiche e con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).
Art. 2. Direttori tecnici e istruttori specifici 1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e di istruttori specifici per disciplina. Per svolgere il ruolo di direttore tecnico è necessario il possesso del diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 o di Laurea quadriennale in Scienze Motorie, o di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e Tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67), o in Management dello sport (LM47) purché il requisito di accesso ai corsi di laurea magistrale sia stato il possesso della laurea triennale in Scienze motorie. 2. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola Regionale dello sport del CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, che venissero eventualmente praticate nell'impianto. Tutti gli Istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso BLSD in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Art. 3. Denuncia di attività e requisiti per l'autorizzazione. Impianti sportivi complementari. 1. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 2, gli esercenti le attività sono tenuti a rendere al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita denuncia di attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto, n. 241, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, con cui è attestata l'acquisizione da parte dell'esercente di almeno un istruttore in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 2 comma 1 e la conoscenza dell'obbligo previsto dal medesimo comma come condizione per l'esercizio dell'attività. 2. L'autorizzazione all'esercizio degli impianti sportivi agonistici, di Esercizio e complementari è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti su Sicurezza e aspetti igienico- sanitari, dalla normativa tecnica (Norme UNI, Norme UNI EN, Norme UNI ISO, Norme ISO), e dalla normativa CONI. 3. La normativa Coni per l'impiantistica sportiva deve essere applicata anche agli impianti sportivi complementari. Si definiscono complementari gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico- sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa (es. palestre, impianti, fitness, etc.). In tutti gli impianti sportivi agonistici, di esercizio e complementari dovrà essere presente un numero di defibrillatori semiautomatici adeguato all'estensione dell'impianto.
Art. 4. Obbligo di stipulare polizze assicurative 1. Gli esercenti degli impianti sportivi e delle palestre devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.
Art. 5. Sanzioni 1. Per la violazione di quanto previsto si applica la sanzione da euro 1.300,00 a euro 13.000,00.
Art. 6. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Nota del 2 febbraio 2015: la sanzione pecuniaria sarà compresa tra mille e seimila euro. Leggi l'articolo completo sull'uscita in gazzetta della legge 29 dicembre 2014 n.29 proveniente dal ddl 338-413/A
21.07.2014- Documento arretrato ritrovato su facebook alla pagina ddl 338 inerente la presentazione della proposta di legge sulle professioni motorie.
27/11/2013, il giorno in cui è stato presentato nel corso di un convegno, organizzato dall'on. Giovanni Panepinto e Giuseppe Turano nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni, a Palermo, la proposta di legge n.338 sulle professioni motorie.
Hanno partecipato: Giuseppe Liotta (preside Facoltà Scienze Motorie Palermo), Giovanni Caramazza (presidente Coni Sicilia), Lillo Fiorello (avvocato, docente Universitario Palermo), Laura Santoro (coordinatore corso di studi Management dello Sport), Antonio Palma (coordinatore corso di studi Scienza e Tecnica dello Sport), Rebecca Ghio (coordinatrice RUN nazionale), Tiziano Spada (rappresentante degli studenti di Scienze Motorie della Facoltà di Enna).
Relatori da sx:
- Rebecca Ghio (coordinatrice RUN nazionale); On. Giovanni Panepinto; Giovanni Caramazza (presidente Coni Sicilia); Giuseppe Turano (rappresentante degli studenti e promotore dell'iniziativa); Giuseppe Liotta (preside Facoltà Scienze Motorie Palermo); Laura Santoro (coordinatore corso di studi Management dello Sport); Antonio Palma (coordinatore corso di studi Scienza e Tecnica dello Sport). — presso Palazzo dei Normanni.
21.12.2014- leggi l'articolo relativo all'approvazione del ddl alla camera avvenuto il 17 dicembre 2014
Portale di informazione sullo sport e il tempo libero cefaludese aggiornato senza carattere di periodicità.
Non è un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7 marzo 2001. Tutti i diritti riservati.
Facebook Comments Box