20.12.2014- Dal profilo facebook di Giuseppe Turano le parole del promotore della proposta di legge contenuta nella sua tesi di laurea:
Oggi 17/12/2014 una data storica per i professionisti dello sport. Da una tesi di laurea alla stesura di un disegno di legge.
Non ho parole per descrivere l’emozione che ho provato dentro l’aula.
Ci son voluti due anni per raggiungere questo risultato.
Desidero ringraziare l’on. Giovanni Panepinto e l’on. Giampiero Trizzino per l’impegno che hanno profuso per questo progetto così importante per noi.
Ringrazio inoltre gli onorevoli presenti in aula che hanno indirizzato il mondo sportivo nella nuova visione volto alla tutela dei praticanti. Inoltre, gli altri rappresentanti che hanno dedicato il loro prezioso tempo nella stesura di questo progetto.
OGGI, NOI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE ABBIAMO IL NOSTRO SPAZIO.
APPROVATO IL DDL. N. 338 - 413/A sulle professioni motorie.Sono davvero fiero di rappresentare la classe siciliana di Scienze Motorie!
Giuseppe Turano
Dott. In Management dello sport e delle attività motorie.
(Foto: palermotoday -da sinistra Turano con l'on. Panepinto)
Le strutture avranno tempo 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia per mettersi in regola.
RASSEGNA STAMPA
Giornale di Sicilia del 18 dic. 2014
Giornale di Sicilia del 18 dic. 2014
PALERMOTODAY.IT
Tesi di laurea diventa legge, centri sportivi: nello staff un laureato in Scienze motorie
19.12.2014- Una tesi di laurea di uno studente è diventata legge. E’ accaduto ieri all’Assemblea regionale siciliana, dove è stata approvata la norma che obbliga i centri sportivi ad avere un dirigente tecnico laureato in scienze motorie a Palermo.
Una proposta contenuta nella tesi di laurea di Giuseppe Turano, 26 anni, che per due anni dalla laurea triennale in Scienze motorie conseguita il 12 dicembre 2012 ha lavorato al progetto poi diventato disegno di legge grazie a Giovanni Panepinto, parlamentare regionale del Pd e a Giampiero Trizzino del Movimento 5 Stelle
...Le strutture sportive avranno ora 18 mesi per "mettersi in regola, poi scatteranno le sanzioni che vanno da 1000 a sei mila euro... Leggilo tutto su www.palermotoday.it
MoVimento 5 Stelle Sicilia
http://www.sicilia5stelle.it/2014/12/ars-sicilia-ok-dallaula-alla-legge-...
http://www.pdars.it/primo-piano/item/1153-sport-panepinto-da-oggi-la-sic...
19.12.2014- Colleghi, il testo di legge sarà pubblicato a breve sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia. Una volta appresa la notizia la condivideremo su questa pagina.
Inoltre, Vi anticipo che nel mese di Gennaio faremo un iniziativa sulla legge che accomuna tutti noi studenti e futuri dottori delle Scienze Motorie presso l'ateneo di Palermo con la partecipazione attiva degli atenei di Enna, Catania e Messina.
Tra gli invitati ci saranno due figure che hanno permesso di realizzare questo grande risultato: l'on. Giovanni Panepinto (primo firmatario del DdL n.338 e appartenente al gruppo parlamentare del PD) e l'on Giampiero Trizzino primo firmatario del DdL 413 (Presidente Commissione IV - Ambiente e Territorio del gruppo parlamentare del M5S).
ARTICOLI PASSATI
in quest'articolo l'ok della commissione ambiente al passaggio in aula del ddl (il primo passo per la sua approvazione che avverrà circa 5 mesi più tardi, il 17 dicembre 2014)
Palermo, 8 luglio 20014 – Ok dalla commissione Ambiente al Disegno di legge sulle “Professioni motorie n. 338-413”, a firma Panepinto-Trizzino, Pd-M5s. Il Ddl ora passerà direttamente in Aula. “Per la prima volta – afferma soddisfatto il presidente della Commissione Ambiente all’Ars Giampiero Trizzino, cofirmatario del testo di legge – viene inquadrata questa figura, ovvero quella dei laureati in Scienze Motorie, direttamente e obbligatoriamente all’interno delle strutture sportive”. Continua...
Non appena la suddetta legge verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Regione Sicilia e ne verremo a conoscenza, sarà senz'altro riportata anche tra le pagine di questo sito.
TESTO DI LEGGE COMPLETO.
Dal Disegno di legge n. 338: ‘Professioni motorie’ con il 1° firmatario on.Giovanni Panepinto del gruppo parlamentare PD e l'abbinamento del Disegno di legge n. 413: ‘Norme per i professionisti delle scienze motorie e sportive’ presentato dal presidente della IV commissione ambiente e territorio on. Giampiero Trizzino M5S vi allego l'interno testo di legge che è stato approvato il 17 dicembre 2014.
Se volete è possibile scaricarlo anche dal sito dell'assemblea regionale siciliana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
DISEGNO DI LEGGE NN. 338-413
LEGGE APPROVATA IL 17 DICEMBRE 2014
Norme in materia di promozione e tutela
dell’attività fisico-motoria e sportiva
Art. 1.
Finalità
1. Al fine di valorizzare la pratica dell’attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 o del diploma universitario dell’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.
2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell’esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.
Art. 2.
Attività motorie
1. Le attività fisico-motorie per la salute riguardano il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione.
2. Le attività di cui al presente articolo devono poter essere svolte da tutti, senza limiti di età, nelle forme e nelle modalità connesse alle patologie ed ai bisogni personali di ciascun utente.
3. L’assistenza alle attività di cui al presente articolo è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF, che possono essere coadiuvati da istruttori formati con corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.
Art. 3.
Ambiti di intervento
1. Nelle palestre il coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.
2. Negli stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e simili ubicati nel territorio della Regione, le attività fisico-motorie sono svolte con la presenza di un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.
3. Nelle strutture private, non riconosciute dal CONI, destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie l’insegnamento ed il coordinamento delle suddette attività è svolto da almeno un soggetto in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente.
Art. 4.
Tutela dei praticanti
1. La Regione riconosce l’esercizio dell’attività professionale svolta da soggetti in possesso di laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d’età e nei confronti delle diverse abilità sia ai fini di socializzazione e di prevenzione.
2. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un direttore tecnico e istruttori specifici per disciplina. Il ruolo di direttore tecnico è svolto da soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
3. Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni. Gli istruttori devono essere in possesso dell’attestazione della partecipazione al corso 'Basic life support defibrillation' (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Art. 5.
Operatori sportivi
1. La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta di sport.
2. Le attività di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Regione attraverso il coinvolgimento dell’Università degli studi di Palermo, Catania, Enna e Messina - corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, il CONI, le federazioni sportive, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), gli enti di promozione sportiva, individuando per ognuno di essi caratteristiche e requisiti dei percorsi formativi.
Art. 6.
Collaborazioni e scelta degli operatori
1. La Regione promuove forme di collaborazione efficaci per il coordinamento delle attività sportive sul territorio, per l'effettivo accesso allo sport, per la diffusione e l'utilizzo delle conoscenze scientifiche in materia di attività sportive e per l'ottimale utilizzo degli impianti sportivi, favorendo la stipula di convenzioni tra gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche, ogni altra istituzione pubblica, il CONI, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le società e le associazioni sportive, gli enti gestori di impianti sportivi.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione si avvale, in particolare, della consulenza tecnica delle Università siciliane per promuovere l'aggiornamento dei soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore, in funzione della specifica attività.
Art. 7.
Disposizioni per l’apertura di strutture ed impianti per lo
svolgimento di attività fisico-motorie
1. L’apertura di strutture ed impianti per lo svolgimento di attività fisico-motorie è subordinata ad una preventiva comunicazione al comune competente per territorio.
2. La comunicazione contiene:
a) la denominazione dell’impianto, la titolarità, le tipologie delle attività che si possono svolgere, il rapporto spazio utente, la sede e il periodo di apertura;
b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d’igiene e di pubblica sicurezza;
c) la dichiarazione relativa alla conformità dell’impianto e delle attrezzature al regolamento del CONI;
d) la dichiarazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per gli eventi dannosi comunque connessi allo svolgimento delle attività effettuate all’interno dell’impianto stesso;
e) la dichiarazione relativa all’impiego ed alla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in Scienze motorie o diploma ISEF ovvero di titolo di studio equipollente;
f) l’indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia in qualità di responsabile sanitario.
3. La comunicazione indica, inoltre, le attività e le attrezzature consentite nonché il numero massimo ammissibile di praticanti simultaneamente presenti nell’impianto.
4. La variazione dei dati di cui al comma 2 è comunicata dal titolare dell’impianto al comune competente.
Art. 8.
Sospensione e interruzione dell’attività
1. Il comune, accertate gravi irregolarità nella conduzione dell’attività, o nella mancata presenza di tutte le figure nell’organico previste dalla presente legge, o nel caso in cui venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza, può sospendere, anche parzialmente, le attività delle strutture e degli impianti fino a novanta giorni, trascorsi i quali, in caso di mancato adeguamento, può procedere all’interruzione dell’attività.
2. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al comma 1, il comune dispone la chiusura dell’impianto.
Art. 9.
Obbligo di stipulare polizze assicurative
1. Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie stipulano polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli stessi impianti.
Art. 10.
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni della presente legge comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000 e 6.000 euro.
2. Alla determinazione ed alla irrogazione della sanzione provvede il comune secondo le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11.
Norma transitoria
1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture e gli impianti, già operanti sul territorio della Regione, in cui si svolgono attività fisico-motorie, si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 8.
Art. 12.
Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
IL PRESIDENTE
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 338: ‘Professioni motorie’. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Panepinto il 2 aprile 2013. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 3 aprile 2014 (abbinato nella seduta n. 119 del 6 maggio 2014).
Disegno di legge n. 413: ‘Norme per i professionisti delle scienze motorie e sportive’. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Trizzino, Tancredi, Cappello, Mangiacavallo, Ferreri, Zito, Cancelleri, Ciancio, Foti, La Rocca C., Palmeri, Siragusa, Ciaccio, Zafarana il 20 maggio 2014. Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e territorio’ (IV) il 31 maggio 2014 (abbinato nella seduta n. 119 del 6 maggio 2014).
- Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 116 del 24 aprile e 119 del 6 maggio 2014.
- Esitato per l'Aula nella seduta n. 134 del 16 luglio 2014.
- Relatore: on. Giampiero TRIZZINO.
- Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 205 del 16 dicembre 2014 e n. 206 del 17 dicembre 2014.
- Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 206 del 17 dicembre 2014.
22.01.2015- Palermo giovedi 22 gennaio 2015 ore 15.00 1° meeting reg. dott. in sc. motorie
23.01.2015- Seguono foto del meeting
27.01.2015- Seguono video del meeting
video 1/3
video 2/3
video 3/3
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana la legge sulle attività motorie che da "ddl 338-413/A sulle professioni motorie" diventa:
LEGGE 29 dicembre 2014, n. 29- Norme in materia di promozione e tutela dell’attività fisicomotoria e sportiva
In allegato PDF la gazzetta uff. della Regione Siciliana con la suddetta Legge
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