10.11.2011
Marcia indietro della Commissione Tributaria Provinciale. Niente
agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche
che non redigono il rendiconto finanziario e non realizzano tutte le attività
sociali tipiche della vita associativa.
Così ha stabilito la sentenza n. 247 del 9 agosto 2011 della Commissione
Tributaria Provinciale di Macerata, dopo che una associazione sportiva
dilettantistica aveva opposto ricorso ad un avviso di accertamento con
il quale le erano stati disconosciuti i benefici fiscali di cui alla Legge
n.398/1991.
Come è noto, l’art.1 della Legge n.398/1991, prevede che le
associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione
sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività
sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito
dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non
superiore a Euro 250.000”, possano optare per un regime fiscale
agevolato ai fini IVA e IRES.
Le agevolazioni riguardano sia la semplificazione degli adempimenti
contabili, sia la determinazione del reddito e gli obblighi ai fini IVA.
Ritornando alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata, l’associazione sportiva dilettantistica in questione riceveva
un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio competente escludeva la
possibilità che questa potesse usufruire delle agevolazioni fiscali
previste dalla Legge per i seguenti motivi:
1. omessa redazione del rendiconto economico-finanziario;
2. omesso aggiornamento del libro soci e mancata convocazione delle
assemblee;
3. mancata iscrizione al C.O.N.I. ;
4. quasi esclusiva natura commerciale dell’attività consistente in
prestazioni pubblicitarie.
L’associazione impugnava l’atto impositivo di cui sopra affermando la
totale insussistenza della pretesa impositiva del Fisco, in quanto aveva
sempre e regolarmente svolto l’attività sportiva come affiliata alla
Federazione Motociclistica Italiana pur senza aver versato le quote di
iscrizione, aveva sempre svolto attività senza alcun scopo di lucro, e
aveva sempre gestito con trasparenza tutte le entrate e le uscite
mediante l’utilizzo di conti correnti bancari nonostante non avesse provveduto
alla redazione formale del rendiconto economico-finanziario.
Il fatto di non aver versato le quote di iscrizione, secondo la
ricorrente, costituiva soltanto una questione attinente al rapporto di debito tra
l’associazione e la Federazione.
La C.T.P. di Macerata ha stabilito che dai fatti di causa emergeva
chiaramente che l’associazione negli anni successivi al 2004 non aveva
rinnovato l’iscrizione alla Federazione, non aveva aggiornato i verbali
d’assemblea, non aveva provveduto alla redazione del rendiconto
annuale, né aveva richiesto l’iscrizione al registro telematico tenuto dal CONI.
Inoltre, secondo i giudici della Commissione, l’associazione non poteva
ritenersi senza scopo di lucro in quanto aveva conseguito introiti
derivanti prevalentemente da fatture attive per pubblicità e
sponsorizzazioni per svariate centinaia di migliaia di euro.
In definitiva, il ricorso è stato respinto stabilendo che
all’associazione non potevano applicarsi le agevolazioni fiscali di cui alla Legge
398/1991.
Ciò che è più stupefacente, però, è che solo pochi mesi prima la
Commissione Tributaria di Macerata, con la sentenza n. 173 del 30 maggio
2011, aveva stabilito che per accedere ai medesimi benefici fiscali di
cui sopra non fosse indispensabile l’iscrizione al registro telematico del
CONI, bensì fosse sufficiente poter provare di aver svolto realmente
attività sportiva.
Dott. Victor Di Maria
Nominativo:
Coni- Comitato Provinciale Palermo
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